14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1396 del 26 aprile 1994
Testo massima n. 1
In tema di fermo, gli specifici elementi dai quali assumere il pericolo di fuga non devono essere tali da poter fornire la prova diretta del progetto di fuga; infatti, essendo la fuga un avvenimento futuro ed incerto, la probabilità del suo verificarsi può essere desunta da elementi indiziari. [ Nella specie la Cassazione ha ritenuto corretto l’operato del Gip che aveva desunto l’esistenza del pericolo di fuga dalla valutazione congiunta della gravità del reato e della vicinanza e scarsa vigilanza del confine con la Slovenia ].
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Testo massima n. 2
La trattazione del ricorso avverso la convalida del fermo o dell’arresto deve avvenire nelle forme di cui agli artt. 610 e 611 c.p.p.; infatti l’art. 391 stesso codice, nel regolare l’istituto della convalida, si limita a prevedere la possibilità del ricorso, senza alcun richiamo alle forme da osservare, donde l’applicabilità della disciplina generale, stabilita dalle norme succitate, e non di quella, di cui all’art. 311 c.p.p., fissata invece per le misure cautelari.
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