14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1603 del 14 giugno 1993
Testo massima n. 1
La ratio del secondo comma dell’art. 383 c.p.p., che prevede la facoltà di arresto da parte dei privati, è che questi consegnino l’arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell’arrestato. Determinante ai fini della legittimità dell’arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della consegna agli organi di polizia. [ La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza con la quale il pretore non aveva convalidato l’arresto, assumendo che il triplice «passaggio di mano» dell’imputato faceva dubitare della flagranza ].
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