Cass. pen. n. 1350 del 13 luglio 1998

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza dello stato di flagranza previsto dall'art. 382 c.p.p., l'apprezzamento sul tempo decorso tra commissione del fatto ed arresto è affidato in via esclusiva al giudice di merito, come è dimostrato dal fatto che il legislatore ha fatto riferimento a locuzioni avverbiali quali «subito dopo» o «immediatamente prima», e tale apprezzamento, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie in cui pur essendo decorse alcune ore dal rinvenimento e sequestro della droga all'arresto dell'indagato, è stata ritenuta motivazione sufficiente, sia pure sintetica, quella che il tempo decorso era stato calcolato «con riferimento al momento in cui l'arresto era stato formalizzato e il tempo trascorso era stato necessario per l'espletamento delle attività di indagini quali perquisizione e sequestro della droga e redazione materiale degli atti»).

Normativa correlata