14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8029 del 18 febbraio 2003
Testo massima n. 1
In sede dl convalida dell’arresto il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, allo scopo di stabilire ex post se l’indagato sia stato privato della libertà in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., dovendosi escludere che possa riguardare l’esistenza dei gravi indizi ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso un’indagine ricostruttiva dell’episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto un tale accertamento è riservato alle successive fasi processuali.
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Testo massima n. 2
In tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice compie ex post circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis [ gravità del fatto e personalità dell’arrestato ] non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull’operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell’apprezzamento dei presupposti stessi, dovendosi escludere che tale controllo possa estendersi fino alla rivalutazione dell’operato della polizia giudiziaria fondata su diversi e ulteriori elementi rispetto a quelli riportati nel verbale di arresto
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