14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 40714 del 15 novembre 2001
Testo massima n. 1
La contestazione in udienza del reato di violazione dei sigilli collegato alle contravvenzioni edilizie ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b ] del codice di rito, non rientra nella previsione della contestazione di «fatto nuovo» prevista dall’art. 518 c.p.p., bensì in quella del reato concorrente disciplinata dall’art. 517 c.p.p.
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Testo massima n. 2
Nell’ipotesi di nuova contestazione in udienza, ex art. 517 c.p.p., di reato concorrente [ art. 12, comma 1, lett. b, c.p.p. ] non è configurabile la violazione dell’art. 555 [ ora 552 ], comma 2 c.p.p. e del diritto di difesa per impossibilità di rendere interrogatorio ai sensi dell’art. 375 c.p.p., trattandosi di disposizioni che hanno lo scopo di consentire alla persona soggetta a indagini la presentazione di tempestive difese atte ad evitare il dibattimento e che non possono trovare applicazione nel corso di un dibattimento legittimamente instaurato. [ Fattispecie di contestazione suppletiva del reato di violazione dei sigilli, ex art. 349 c.p., nel corso di processo per reati di natura edilizia ].
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