Cass. pen. n. 715 del 16 dicembre 1999
Testo massima n. 1
È abnorme il provvedimento che dichiari nullo il decreto di citazione a giudizio emesso prima dell'entrata in vigore della L. 16 luglio 1997, n. 234 (e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero) per non essere stata preceduta la richiesta di rinvio a giudizio dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375, comma terzo, c.p.p., perché l'art. 3 della citata legge dispone che la norma non si applichi se il decreto di citazione sia stato emesso anteriormente alla data anzidetta.
Testo massima n. 2
Commette i reati di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) e di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.) il soggetto che si arroghi il titolo di avvocato e apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di "Avocato", se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dall'art. 2 della l. 9 febbraio 1982, n. 31 (che, peraltro, gli consentirebbero di esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneità e con espresso divieto di stabilire nel territorio della Repubblica uno "studio") o se non abbia seguito il procedimento di cui al D.lg. 27 gennaio 1992 n. 115 per il riconoscimento del titolo in Italia.