14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12715 del 30 marzo 2001
Testo massima n. 1
Sussiste nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero quando, pur essendo stato questo preceduto dall’invito all’imputato a presentarsi per rendere l’interrogatorio [ secondo la disciplina all’epoca dettata dall’art. 555 c.p.p. ], il detto adempimento, delegato alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 370 c.p.p., non abbia in effetti avuto luogo per la mancata presenza del difensore, tempestivamente avvisato ma non comparso; situazione, questa, nella quale, trattandosi di atto da compiere con l’assistenza necessaria del difensore, la polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 350, comma 4, c.p.p. [ dettato in effetti per l’attività d’iniziativa ma applicabile estensivamente anche a quella delegata ], avrebbe dovuto chiedere al pubblico ministero di designare un sostituto del difensore non comparso, a norma dell’art. 97, comma 4, c.p.p.
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