14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3258 del 22 gennaio 2013
Testo massima n. 1
In tema di reati sessuali in danno di minori di età, benché la legge non imponga nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la consulenza personologica nelle forme dell’art. 360 c.p.p. ovvero di richiedere al G.i.p. l’incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall’art. 359 c.p.p., il P.M., alla luce del caso concreto, delle condizioni del bambino e della prevedibile durata delle indagini, deve pur sempre valutare se l’accertamento possa essere utilmente ripetuto dopo l’arco di tempo entro il quale è necessario tutelare la segretezza delle investigazioni. [ In applicazione del principio, in relazione alla contestazione di violenza sessuale commessa da un docente nei confronti di un alunno minore di anni cinque, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata sulle dichiarazioni della vittima non sentita in sede di incidente probatorio ed escussa in dibattimento a cinque anni dai fatti all’esito di un trattamento psicologico che aveva influito sulle sue capacità evocative ].
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