14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10061 del 4 marzo 2013
Posted at 15:43h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il dovere del P.M. di svolgere attività di indagine a favore dell’indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione proposto per mancata assunzione di una prova decisiva. [ Nella specie, la Corte ha evidenziato che la difesa può comunque svolgere attività di indagine in via autonoma rispetto al P.M. nonché formulare proprie richieste istruttorie nel giudizio ordinario o abbreviato ].
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