Cass. pen. n. 33042 del 21 agosto 2007
Testo massima n. 1
Le annotazioni di servizio, attraverso le quali il pubblico ufficiale dà conto di quanto è avvenuto in sua presenza, possono essere usate ai fini della autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni e ai fini dell'adozione di misure cautelari.