14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2705 del 4 marzo 1994
Testo massima n. 1
La nullità derivante dall’omesso avviso all’interessato da parte della polizia giudiziaria che proceda a perquisizione o a sequestro della facoltà di farsi assistere da un difensore deve ritenersi sanata, a norma dell’art. 182, comma 2, c.p.p., se non sia immediatamente dedotta dalla parte prima del compimento dell’atto ovvero, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo. [ Nella specie, la Corte ha rigettato l’eccezione di nullità perché non risultava che l’indagato avesse formulato né prima né dopo l’assunzione dei mezzi di ricerca della prova alcuna riserva e nemmeno che il suo difensore avesse avanzato qualsivoglia eccezione in sede di convalida dell’arresto, l’atto immediatamente successivo alla perquisizione ed al sequestro ].
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