14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5365 del 6 maggio 1992
Testo massima n. 1
Gli accertamenti urgenti indicati dall’art. 354 c.p.p., per essere ritualmente acquisiti al fascicolo di ufficio a norma dell’art. 431 stesso codice, non debbono essere preceduti, a pena di nullità, dall’avviso al difensore. Tanto si desume dalla stessa lettera dell’art. 356, che, nel fare riferimento all’art. 354 [ oltre che al precedente art. 352 ] prevede espressamente che il difensore dell’indagato ha la facoltà di assistere agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle persone e sulle cose, senza che abbia però il diritto di essere previamente avvisato del loro compimento. [ Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema corte ha ritenuto che la nullità ex art. 178, lettera c dedotta dal ricorrente non era ravvisabile e che pertanto gli accertamenti eseguiti dalla P.G. sui luoghi e sulle cose ove avvenne il sinistro bene furono acquisiti al fascicolo di ufficio a norma della lettera b dell’art. 431 in quanto atti non ripetibili ].
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