Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12564 del 12 dicembre 1991

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12564 del 12 dicembre 1991

Testo massima n. 1

L’esame degli atti delle aziende controllate dalla Guardia di Finanza non integra una vera e propria «operazione tecnica» anche se compiuta dalla polizia con l’ausilio di esperti della materia ed è atto ripetibile. Per «operazioni tecniche» devono ritenersi ai fini delle garanzie spettanti ai difensori quelle richiedenti attività, come per esempio prelievi o manipolazioni di cose, tali da modificare in qualche modo la situazione obiettiva esistente. L’assistenza del difensore dell’interessato è essenziale appunto nei casi in cui l’operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle stesse condizioni. Il nuovo codice consente l’assistenza del difensore, senza previo avviso, appunto alle operazioni irripetibili compiute dalla polizia giudiziaria, quali le perquisizioni, gli accertamenti sui luoghi o cose o persone, o l’apertura di plichi o di corrispondenza [ art. 356 ]. Non la prevede nelle semplici operazioni tecniche della stessa polizia, anche se compiute con esperti della materia [ art. 348 c.p.p. ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze