14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12564 del 12 dicembre 1991
Testo massima n. 1
L’esame degli atti delle aziende controllate dalla Guardia di Finanza non integra una vera e propria «operazione tecnica» anche se compiuta dalla polizia con l’ausilio di esperti della materia ed è atto ripetibile. Per «operazioni tecniche» devono ritenersi ai fini delle garanzie spettanti ai difensori quelle richiedenti attività, come per esempio prelievi o manipolazioni di cose, tali da modificare in qualche modo la situazione obiettiva esistente. L’assistenza del difensore dell’interessato è essenziale appunto nei casi in cui l’operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle stesse condizioni. Il nuovo codice consente l’assistenza del difensore, senza previo avviso, appunto alle operazioni irripetibili compiute dalla polizia giudiziaria, quali le perquisizioni, gli accertamenti sui luoghi o cose o persone, o l’apertura di plichi o di corrispondenza [ art. 356 ]. Non la prevede nelle semplici operazioni tecniche della stessa polizia, anche se compiute con esperti della materia [ art. 348 c.p.p. ].
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