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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1708 del 14 aprile 1995

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1708 del 14 aprile 1995

Testo massima n. 1

I «motivi nuovi» a sostegno dell’impugnazione, previsti dall’art. 585, comma quarto, c.p.p. e 167 att. c.p.p., debbono consistere in ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice del gravame, peraltro sempre nei limiti dei capi e punti della decisione che sono stati oggetto della impugnazione originaria.

Testo massima n. 2

L’omessa convalida del sequestro operato dalla P.G. non comporta l’inutilizzabilità ai fini probatori della cosa sequestrata e da nessuno richiesta, nonostante la mancata convalida, avendo questa la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità, e non già di contestare sotto il profilo della rilevanza probatoria e della utilizzazione processuale il bene in parola.

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