14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1528 del 6 giugno 1995
Testo massima n. 1
Nel caso di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla lettura del comma 2 dell’art. 355 c.p.p. si evince che al pubblico ministero la norma conferisce due obblighi: convalidare il sequestro nei termini o restituire la cosa. Ne deriva che, trascorse inutilmente quarantotto ore dalla trasmissione del verbale di sequestro da parte della polizia, il pubblico ministero non può più esercitare il potere di convalida, ma deve immediatamente disporre la restituzione della res: qualora lo stesso non provveda nel suddetto tempo, l’interessato, avvalendosi del procedimento di cui all’art. 263 c.p.p., può avanzare istanza di restituzione. In alternativa, quando il pubblico ministero illegittimamente convalidi tardivamente il sequestro, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, in base all’art. 355, comma 3, c.p.p., può presentare istanza di riesame, sulla quale il tribunale deve provvedere, adempiendo all’obbligo imposto dal comma 2 dello stesso articolo e cioè ordinando la restituzione della cosa.
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