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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1706 del 22 aprile 1994

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1706 del 22 aprile 1994

Testo massima n. 1

Il termine di quarantotto ore previsto dall’art. 355 c.p.p. per la convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria è ordinatorio, non già perentorio, e, pertanto, non è produttivo, in caso di inosservanza, di sanzioni di nullità. Tuttavia, il provvedimento di convalida del P.M. emesso tardivamente è inefficace con conseguente obbligo del predetto di restituzione delle cose sequestrate.

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