Cass. pen. n. 2352 del 22 agosto 1994
Testo massima n. 1
In caso di sequestro operato dalla polizia giudiziaria la possibilità per il P.M. di optare per la convalida, ove ne ricorrano i presupposti, si consuma quando il termine di quarantotto ore sia inutilmente spirato ed in tal caso sorge automaticamente in capo al P.M. l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate a seguito della sopravvenuta inefficacia del sequestro.