14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1651 del 27 maggio 1997
Testo massima n. 1
Ai fini della decorrenza dei termini per la convalida del sequestro, occorre fare riferimento non al momento in cui viene redatto il relativo verbale, ma a quello in cui la polizia giudiziaria compie materialmente l’atto che costituisce il sequestro. Per tale deve tuttavia intendersi quello in cui la cosa viene sottratta al possessore al fine specifico di sottoporla al vincolo: quando invece la cosa [ nel caso di specie un telefono cellulare ] venga trattenuta per l’espletamento di controlli e accertamenti, la sua materiale apprensione non è sufficiente a far decorrere il termine.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]