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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4112 del 20 gennaio 1997

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4112 del 20 gennaio 1997

Testo massima n. 1

Il decreto dell’autorità giudiziaria che dispone il sequestro probatorio deve essere motivato e nella motivazione occorre dare conto delle ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato ovvero, quando si tratti di cose pertinenti al reato, di quelle che determinano un collegamento tra le cose sottratte alla disponibilità del proprietario e il reato per cui si procede, che costituisce un antecedente logico necessario del provvedimento stesso. La motivazione perciò deve dare conto non solo della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di luogo, tempo e azione e indicazione della norma che si ritiene violata, ma anche delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per cui la tale fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato. A maggior ragione tali requisiti minimi della motivazione sono richiesti al tribunale del riesame, specie quando in sede di ricorso sia stata contestata la configurabilità stessa del reato. [ Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato il provvedimento di conferma di un provvedimento di sequestro probatorio di alcuni dipinti per una ipotizzata violazione della legge 20 novembre 1971 n. 1062, basata sulle generica asserzione della esistenza di «fondati motivi di ritenere che le opere costituiscano dei falsi» ].

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