14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 41178 del 10 dicembre 2002
Testo massima n. 1
Ai fini della convalida del sequestro probatorio, il pubblico ministero deve motivare il relativo provvedimento solo ove si discosti dalle ragioni indicate dalla polizia giudiziaria; qualora, invece, dette ragioni siano ritenute, anche implicitamente, corrette, è sufficiente la specificazione delle ipotesi di reato. Né, in tale ipotesi, sussiste la violazione dei diritti della difesa la quale è garantita dalla consegna del verbale redatto dalla polizia e dalla notifica della copia del decreto del pubblico ministero.
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Testo massima n. 2
In tema di sequestro probatorio, non è necessario, in relazione alle cose che assumono la qualifica di corpo di reato, offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa, con la conseguenza che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria di sequestro e di convalida del sequestro sono sempre legittimi quando abbiano ad oggetto cose qualificabili come corpo di reato, essendo, a tal fine, necessario e sufficiente che risulti giustificata tale qualificazione, senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza, concreto, delle finalità proprie del sequestro probatorio.
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