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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 59 del 8 gennaio 2004

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 59 del 8 gennaio 2004

Testo massima n. 1

In tema di misure cautelari reali nei confronti dello straniero che non conosca la lingua italiana, non costituisce motivo di invalidità la mancata traduzione dell’atto nella lingua dell’indagato o la mancata presenza di un interprete nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, esplicando la mancata comprensione dell’atto i suoi effetti solo sulla decorrenza del termine per impugnare il provvedimento.

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