14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 59 del 8 gennaio 2004
Posted at 15:43h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari reali nei confronti dello straniero che non conosca la lingua italiana, non costituisce motivo di invalidità la mancata traduzione dell’atto nella lingua dell’indagato o la mancata presenza di un interprete nel corso dell’esecuzione della misura cautelare, esplicando la mancata comprensione dell’atto i suoi effetti solo sulla decorrenza del termine per impugnare il provvedimento.
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