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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4005 del 4 novembre 2005

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4005 del 4 novembre 2005

Testo massima n. 1

Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del P.M. non emesso in udienza, ancorché perfetto e valido, non decorrono dalla data dallo stesso apposta al momento della compilazione, bensì dal momento in cui viene sottoscritto dal segretario, acquisendo attraverso tale certificazione data certa. [ In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tardiva e pertanto inefficace la convalida di un sequestro recante la sola data apposta dal P.M. e mancante della conseguente certificazione da parte del segretario ].

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