14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1235 del 21 maggio 1998
Testo massima n. 1
Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la polizia giudiziaria dispone di un margine di autonoma operatività non solo prima della comunicazione al P.M. della notizia di reato [ art. 347 c.p.p. ], ma anche dopo tale comunicazione [ art. 348 c.p.p. ], giacché essa — oltre a dare esecuzione alle specifiche direttive impartite dal P.M. — ben può compiere ulteriori attività investigative, a condizione che tali attività non siano incompatibili [ o comunque in contrasto ] con le specifiche direttive impartite dal P.M. stesso. Ne consegue che nessun limite investigativo è ravvisabile nei casi in cui, nonostante l’avvenuta comunicazione al P.M. della notizia di reato, questi non abbia in concreto emanato direttiva alcuna, non potendosi nemmeno astrattamente prospettarsi [ in tali casi ] problemi di incompatibilità o contrasti; e dovendosi ritenere, pertanto, l’esclusiva operatività, nei casi in questione, del disposto di cui all’art. 348 primo comma c.p.p. [ Fattispecie in materia di eccepita inutilizzabilità di individuazioni fotografiche svolte in assenza di delega da parte del P.M. ].
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