14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7083 del 16 giugno 1994
Testo massima n. 1
Il verbale dell’ispettore del lavoro non costituisce mera informativa di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p., poiché contiene l’accertamento o la descrizione di una situazione di fatto suscettibile di modifica nel tempo, per effetto di comportamenti umani o di eventi naturali. Esso va, pertanto, annoverato tra gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria [ art. 431, lett. b, c.p.p. ]; come tale, va inserito nel fascicolo per il dibattimento e ne va data lettura a richiesta di parte o su iniziativa del giudice [ art. 511, comma 1, c.p.p. ], essendo utilizzabile come fonte di prova. [ Fattispecie relativa alla contravvenzione di assunzione senza il libretto di lavoro, ipotizzata dagli artt. 5 e 12 della L. 10 gennaio 1935, n. 112 ].
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