14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6984 del 14 luglio 1993
Testo massima n. 1
Per la proposizione da parte del P.M. della richiesta di autorizzazione a procedere è previsto un duplice termine: uno, di carattere strutturale, esige che la richiesta detta intervenga prima dell’esercizio dell’azione penale, l’altro è di carattere temporale, dovendo la stessa essere presentata entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l’autorizzazione. L’inosservanza del termine strutturale non ha una diretta ed immediata sanzione processuale ma incide solo sul rapporto tra autorizzazione a procedere ad azione penale, costituendo la prima condizione di promuovibilità della seconda, e su quello tra autorizzazione ed iniziativa del P.M. nell’ambito del procedimento, prevedendo il sistema normativo rigorosi e speciali limiti al compimento di atti da parte del P.M. prima della concessione dell’autorizzazione. Il termine temporale non ha carattere perentorio. [ Nella fattispecie, il P.M. aveva chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti di imputata per il reato di cui all’art. 278 c.p. oltre il termine di trenta giorni indicato dall’art. 344, primo comma, c.p.p. e dopo la richiesta di rinvio a giudizio ma il Gip aveva dichiarato non luogo a procedere per mancanza di autorizzazione. Successivamente, questa era stata concessa dal Ministro di grazia e giustizia e il P.M. aveva disposto una nuova iscrizione nel registro notizie reato e formulato una seconda richiesta di rinvio a giudizio. Il Gip all’esito di giudizio abbreviato, aveva prosciolto l’imputata per mancanza di valida autorizzazione. La Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza enunciando il principio di cui in massima ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]