14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1218 del 23 maggio 1995
Testo massima n. 1
La mera affermazione «le spese sono a carico dei querelati», fatta nell’atto di remissione della querela, non integra una condizione alla quale il remittente intende sottoporre la remissione stessa, suscettibile di invalidarla ai sensi dell’art. 152, ultimo comma c.p. Ciò perché la condizione deve risultare espressamente od essere desunta in maniera inequivoca dal contenuto della remissione. [ Fattispecie nella quale le spese sono state poste a carico del remittente, poiché all’affermazione suindicata costui aveva fatto seguito quella dei querelati «le spese non sono a nostro carico», sicché, non era stato raggiunto l’accordo per la deroga al principio generale ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]