14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3611 del 16 novembre 1999
Testo massima n. 1
In tema di rimessione della querela, la regola interpretativa dettata dalla legge, nel silenzio delle parti, in ordine al pagamento delle spese del procedimento non può che essere quella vigente nel momento in cui è intervenuta la remissione stessa; deve dunque escludersi che la nuova disposizione dell’art. 340, comma 4, c.p., secondo la quale, salvo diversa convenzione, in caso di remissione della querela, le spese del procedimento sono a carico del querelato, anziché del remittente, trovi applicazione allorché la remissione sia intervenuta prima della sua entrata in vigore.
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