14 Mag Cassazione penale Sez. VII sentenza n. 30256 del 12 settembre 2006
Posted at 15:43h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel caso di remissione della querela sporta per fatto commesso da soggetto che era, all’epoca, di età minore, non opera la regola stabilita dall’art. 340, comma quarto, c.p.p., secondo cui le spese del procedimento gravano sul querelato, dovendosi invece fare applicazione, per analogia in bonam partem, del disposto di cui all’art. 29 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272, che esonera il minore, in caso di condanna, dal pagamento delle spese processuali.
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