14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4033 del 7 aprile 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
Non è consentito in giudizio desumere dal comportamento del querelante presente elementi per l’affermazione di tacita remissione di querela, stante la lettera dell’art. 152, comma 2, c.p. [ ove la forma tacita è prevista soltanto per la remissione extraprocessuale ] ed in ragione della possibilità e del connesso dovere, per le conseguenze della scelta, di ottenere dall’interessato presente una esplicita manifestazione di volontà al riguardo.
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