Cass. pen. n. 17547 del 21 marzo 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Sentenza di condanna dell'imputato emessa in primo grado - Annullamento in grado di appello per diversità del fatto - Ricorso per cassazione della parte civile - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Ragioni.
Sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, ritenuta la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato ex art. 521 cod. proc. pen., abbia annullato la decisione di condanna dell'imputato resa in primo grado e abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, atteso che tale sentenza, pur avendo natura meramente processuale, determina l'eliminazione delle statuizioni in favore della parte civile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.