14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1210 del 2 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Poiché sia nel codice vigente che in quello abrogato la natura della querela è semplicemente quella di condizione di procedibilità e la sua funzione quella di consentire all’autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato, contenuto necessario e sufficiente per la sua validità è che manifesti l’istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni; qualora tuttavia tale contenuto, ai fini della validità della querela, debba essere integrato da dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, anche queste debbono essere incluse nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 431, lettera a ] c.p.p., senza che ciò pregiudichi il principio della formazione dibattimentale della prova, giacché dette dichiarazioni possono essere utilizzate solo per verificare la condizione di procedibilità.
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