14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11597 del 29 novembre 1995
Testo massima n. 1
Per «altra autorità» [ avente l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 361 c.p. ] alla quale può essere fatta dal pubblico ufficiale denuncia con effetto liberatorio deve intendersi, oltre a quella di polizia giudiziaria, un’autorità che abbia col soggetto un rispetto in virtù del quale l’informativa ricevuta valga a farle assumere l’obbligo medesimo in via primaria ed esclusiva. È il caso delle organizzazioni di tipo gerarchico che vincolano all’informativa interna, riservando a livelli superiori i rapporti esterni. [ Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che non potesse considerarsi assolto l’obbligo di referto – incombente, ai sensi dell’art. 365 c.p. che richiama l’art. 361 c.p., ad un medico di base del servizio sanitario nazionale con riguardo a lesioni derivanti da infortunio sul lavoro, perseguibili d’ufficio – per effetto di invio all’Inail dei certificati di prolungata malattia ].
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