14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4139 del 5 ottobre 1998
Testo massima n. 1
La disposizione con la quale il giudice, nel contesto del dispositivo, ordina trasmettersi gli atti al pubblico ministero per l’eventuale esercizio dell’azione penale in ordine ad un fatto-reato, diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio, non è una statuizione in senso tecnico, perché non investe alcun capo o punto della sentenza, ma è un provvedimento autonomo, del tutto estraneo alla sentenza. È un atto di formale trasmissione di notitia criminis, doverosa anche a norma dell’art. 331 c.p.p., a prescindere dalla natura pattizia o meno della sentenza, e con tale inoppugnabile. Ne consegue che è irrilevante e manifestamente infondata la dedotta questione d’illegittimità costituzionale, in quanto il soggetto non rimane senza difesa e non riceve pregiudizio neppure in ordine alla pena ed ai benefici, potendo, nell’ipotesi di esercizio dell’azione penale per l’ulteriore reato, chiedere riti alternativi e, ricorrendone i presupposti, l’applicazione della continuazione.
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