14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10135 del 24 settembre 1994
Testo massima n. 1
In tema di arbitraria divulgazione degli atti di un procedimento penale, la già avvenuta diffusione di notizie di atti di indagine coperti da segreto non fa venir meno la segretezza e quindi il divieto di pubblicazione poiché con la successiva divulgazione vengono dati all’atto maggior risalto e diffusione.
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Testo massima n. 1
In tema di arbitraria pubblicazione degli atti di un procedimento è sempre consentita la divulgazione delle notizie attinte direttamente da persona che abbia assistito o sia a conoscenza di un «fatto» anche quando lo stesso sia oggetto di accertamento da parte della autorità giudiziaria. Una notizia attinta direttamente da un testimone di un avvenimento, in quanto tale non tenuto al segreto, è liberamente divulgabile con il mezzo della stampa, mentre se detta notizia è tratta dalle dichiarazioni fatte dalla stessa persona alle autorità preposte alle indagini, la sua divulgazione con il mezzo della stampa costituisce reato.
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