14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 43307 del 3 dicembre 2001
Testo massima n. 1
Non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione e all’applicazione degli istituti sostanziali, non potendosi interpretare come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di cassazione la lettera dell’art. 327 bis, comma 2 c.p.p., nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere «in ogni stato e grado del processo» investigazioni in favore del proprio assistito «nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del presente libro».
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