14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19278 del 20 maggio 2005
Testo massima n. 1
In tema di acquisizione di dati relativi al traffico di un’utenza telefonica, è abnorme il provvedimento con il quale il Gip rigetta le richieste del P.M., avanzate ai sensi dell’art. 132 comma secondo del codice della privacy [ e dunque relativa a dati risalenti ad una data anteriore ai due anni precedenti ], motivando in ordine alla mancanza di utilità dell’acquisizione medesima ai fini dell’indagine: invero, l’unica valutazione demandata dalla legge al Gip è quella riguardante il dato formale ed esteriore della sussistenza di sufficienti indizi in ordine ai delitti di cui all’art. 407 comma secondo lett. a ] del codice di rito, e non circa il merito della richiesta e i presupposti investigativi sui quali essa si basa.
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