14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2693 del 27 novembre 1993
Testo massima n. 1
In materia di sequestro preventivo, l’art. 325 c.p.p., a norma del quale il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione dell’ordinanza impugnata, postula che un’esecuzione sia in corso ovvero che l’ordinanza impugnata sia suscettibile di esecuzione e non può certo riferirsi a provvedimenti che tale attitudine non abbiano, né può valere implicitamente ad estendere tale attributo ad ordinanze la cui esecutività sia esclusa per esplicita previsione normativa. [ Applicazione in tema di annullamento della revoca del sequestro preventivo ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]