14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1318 del 24 maggio 1994
Testo massima n. 1
Dal combinato disposto degli artt. 325, comma 1 e 322 c.p.p. si desume che sono legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze rese a norma dell’art. 324 c.p.p. [ riesame in tema di sequestro preventivo ] solo i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento di riesame. Pertanto, nel caso di sequestro preventivo delle aree demaniali marittime e delle sovrastanti strutture, le amministrazioni della Marina mercantile e delle finanze non sono legittimate a ricorrere avverso l’ordinanza di revoca del sequestro, se non abbiano avanzato richiesta di riesame ex art. 322 c.p.p. e ricevuto avviso per l’udienza camerale fissata. [ Fattispecie in tema di contravvenzione di cui agli artt. 54, 1161 e 1164 c.n. ].
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