14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2669 del 28 ottobre 1999
Testo massima n. 1
In tema di riesame di misure cautelari personali, il dovere di notificare al difensore di fiducia l’avviso di fissazione dell’udienza camerale deve ritenersi accolto — stante l’urgenza conseguente alla ristrettezza e alla perentorietà dei termini stabiliti dal legislatore in ragione della sollecita tutela dello status libertatis — quando siano tempestivamente compiuti gli atti idonei alla notificazione e tuttavia questa non si sia perfezionata a causa della condotta negligente o incurante del difensore di fiducia, sul quale incombe l’onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi urgenti, inerenti al procedimento incidentale da lui stesso promosso. [ Principio enunciato nel caso di notificazione a mezzo degli agenti di polizia giudiziaria i quali, recatisi presso lo studio del difensore, lo avevano trovato chiuso per ferie di fine anno ].
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