14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1552 del 29 maggio 2000
Testo massima n. 1
Avverso il provvedimento di cui all’art. 260, comma 3, c.p.p., con il quale l’autorità giudiziaria abbia disposto l’alienazione o la distruzione delle cose suscettibili di alterazione, sottoposte a sequestro, non è esperibile l’appello di cui all’art. 322 bis c.p.p., in quanto quest’ultimo, siccome costituente un mezzo di gravame, soggiace al principio generale di tassatività. Tenuto conto del collegamento funzionale tra siffatta ordinanza ed il provvedimento di sequestro, alla quale inerisce, è esperibile invece, avverso di essa — ex art. 263, comma 5, c.p.p. — da parte dei soggetti interessati, l’opposizione al Gip in camera di consiglio, nelle forme di cui all’art. 127 c.p.p.
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