14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1503 del 7 giugno 2000
Testo massima n. 1
Avverso l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo ed il contestuale decreto di sequetro adottato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, c.p.p., sono proponibili due diversi mezzi di impugnazione: l’appello, ex art. 322 bis c.p.p., per la parte in cui il giudice, accertata la sussistenza degli estremi della necessità e dell’urgenza, abbia convalidato il decreto di sequestro del pubblico ministero, nonché il riesame, ex art. 322 c.p.p., per la parte in cui il giudice, controllata l’esistenza del fumus e del periculum, abbia disposto il sequestro preventivo. [ Nell’affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che, ove l’interessato abbia optato per il riesame, gli è inibito proporre in tale sede ogni questione concernente la convalida ed, in particolare, l’esistenza del requisito dell’urgenza del sequestro effettuato dal pubblico ministero ].
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