Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1708 del 16 gennaio 2003

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1708 del 16 gennaio 2003

Testo massima n. 1

In tema di misure cautelari reali, i distinti procedimenti incidentali previsti dall’art. 322 c.p.p., giudizio di riesame, e dall’art. 322 bis c.p.p., appello, hanno presupposti, funzioni e limiti diversi. Pertanto, non possono essere dedotti con l’appello, motivi che avrebbero dovuto essere proposti col riesame e ciò sia che il procedimento del riesame non abbia avuto successo per l’istante sia che non sia stato neppure proposto, in quanto l’esaurirsi di una fase procedimentale determina preclusioni endoprocessuali rigide.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze