14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35786 del 18 settembre 2012
Testo massima n. 1
In sede di appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p., quando il Tribunale accoglie l’impugnazione proposta dal P.M. e dispone la misura cautelare reale, ha comunque l’obbligo di valutare la sussistenza di tutti i presupposti del sequestro preventivo, a prescindere dai motivi di gravame proposti, non potendo l’effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto nel giudizio di riesame, ma anche in sede di appello.
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Testo massima n. 2
L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare, purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell’impugnazione. [ Fattispecie in cui gli indagati avevano operato investimenti in una procedura di “project financing”, di fatto interrotta dal provvedimento di sequestro di un bene di proprietà pubblica, la cui eventuale eliminazione o riforma avrebbe reso possibile l’esecuzione del contratto ].
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