14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 555 del 13 aprile 1993
Testo massima n. 1
È viziata per violazione di legge l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia dichiarato inammissibile l’appello, proposto dall’indagato contro l’ordinanza del Gip di rigetto dell’istanza di sequestro [ o di restituzione ], per ritenuta formazione di giudicato incidentale sull’assunto che l’indagato medesimo avrebbe dovuto presentare istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro. Infatti, la presentazione dell’istanza di revoca è del tutto regolare, in quanto prevista dall’art. 321 c.p.p. siccome modificato dall’art. 15, D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, e l’appello contro la relativa ordinanza di rigetto è previsto espressamente dall’art. 322 bis c.p.p., introdotto dall’art. 17 dello stesso D.L.vo n. 12 del 1991.
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