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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5099 del 19 gennaio 1994

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5099 del 19 gennaio 1994

Testo massima n. 1

Poiché l’art. 322 bis c.p.p. prevede la possibilità di proporre appello contro tutte le ordinanze in materia di sequestro preventivo e, quindi, anche in ipotesi di mancato accoglimento da parte del Gip dell’istanza di sequestro formulata dal P.M., sussiste la legittimazione ad impugnare la mancata concessione del sequestro preventivo da parte della persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose passibili di sequestro, trattandosi di soggetto astrattamente indicato dal legislatore come portatore di un interesse meritevole di tutela senza alcuna limitazione in relazione alla natura del provvedimento oggetto del gravame, se non con riferimento al tipo di impugnazione previsto [ riesame o appello ].

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