14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26 del 10 luglio 1997
Testo massima n. 1
In tema di riesame del decreto di sequestro preventivo, l’avviso della data fissata per la udienza camerale a norma dell’art. 324 c.p.p. deve essere dato anche ad ogni interessato che risulti dagli atti a disposizione del tribunale. Non è quindi consentito circoscrivere la partecipazione alla detta udienza ai soli soggetti indicati dall’art. 324, comma sesto, c.p.p. [ pubblico ministero, difensore e “chi ha proposto la richiesta” ], poiché tale limitazione contrasta non soltanto con l’art. 127 c.p.p., alle cui forme il detto comma sesto fa espresso richiamo, e che prevede che l’avviso della udienza venga dato “alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori”, ma soprattutto con gli artt. 322 e 325 c.p.p., che consentono la richiesta di riesame e il successivo ricorso per cassazione, oltre che all’imputato o indagato, al suo difensore, al pubblico ministero e alla persona alla quale sono state sequestrate le cose, anche a colui “che avrebbe diritto alla loro restituzione”. [ Fattispecie nella quale non era stato dato avviso della udienza camerale ex art. 324 c.p.p. al proprietario di un autoveicolo sequestrato ad altra persona ].
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