14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1766 del 16 giugno 1999
Testo massima n. 1
In tema di sequestro probatorio delle cose qualificate corpo del reato, il giudice di merito non deve ridurre la sua delibazione alla mera presa d’atto delle affermazione del P.M. Sulla base dell’ipotesi tipica, formulata dall’accusa, ha il potere-dovere di esaminare la documentazione esibita dalle parti per verificare se in astratto la fattispecie sia configurabile. Eseguito tale controllo deve stabilire se la cosa sequestrata è riferibile al reato indicato in tesi. Quando si tratta di corpo di reato deve accertare la possibilità di catalogazione della res nella relativa nozione precisata dall’art. 253, comma 2, c.p.p. L’unica indagine che il giudice non deve compiere è quella concernente la necessità di dimostrare l’esistenza della finalità probatoria, poiché quest’ultima è in re ipsa.
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Testo massima n. 2
Nel caso di decisione favorevole del tribunale del riesame avverso il decreto di convalida del sequestro, eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria, si verifica l’effetto preclusivo del ne bis in idem [ c.d. giudicato interno ], che impedisce l’emissione di un nuovo provvedimento identico, fondato sugli stessi motivi di quello, precedente [ ad eccezione dell’annullamento per ragioni formali ].
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