Cass. pen. n. 17316 del 11 aprile 2024
Testo massima n. 1
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Estradizione processuale - Reato punito astrattamente con la pena di morte - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di estradizione, in assenza di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non consente l'estradizione processuale in favore dello Stato estero nel caso in cui il fatto per il quale questa è domandata sia punito con la pena di morte. (Fattispecie in tema di estradizione processuale richiesta dalla Repubblica Islamica del Pakistan in relazione al reato di omicidio volontario).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.