14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2463 del 27 marzo 1990
Testo massima n. 1
Con riferimento all’art. 879, secondo comma c.c., secondo cui alle costruzioni eseguite a confine con piazze e vie pubbliche non si applicano le norme sulle distanze di cui all’art. 873 stesso codice, la qualifica «pubblica» di una via o piazza deve essere intesa nel suo rigoroso significato giuridico, nel senso che essa compete soltanto alle vie e piazze appartenenti ad un ente territoriale autarchico ovvero soggette a servitù di uso pubblico, per la cui sussistenza non è sufficiente la semplice destinazione del bene al pubblico transito e l’attualità di tale uso, ma occorre che il relativo diritto derivi da una convenzione tra il privato proprietario del suolo e la pubblica amministrazione o sia stato acquistato mediante usucapione, a nulla rilevando, a quest’ultimo proposito, che la strada privata sia usata per il transito di una generalità di persone o che usufruisca di pubblica illuminazione o che sia destinata a strada o piazza pubblica da uno strumento urbanistico, giacché tali circostanze non producono di per sé alcuna immediata modificazione dei diritti privati immobiliari e, in particolare, non esimono il proprietario confinante dalla osservanza dei distacchi tra le costruzioni imposti dalla legge.
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Testo massima n. 2
Il rispetto della distanza nelle costruzioni deve essere osservato anche quando il terreno interposto tra le stesse non appartenga ad alcuno dei proprietari di esse, ma sia loro comune ovvero anche di proprietà di terzi, atteso che la finalità della norma di cui all’art. 873 c.c. – che è quella di evitare che tra le costruzioni si creino intercapedini antigieniche, dannose e pericolose per le parti interessate, con riflessi sull’interesse della generalità degli abitanti della zona – non ha motivo di essere disattesa nel caso in cui l’intercapedine sia costituita da un terreno appartenente a terzi, senza che alla locuzione «fondi finitimi» di cui al citato art. 873 possa attribuirsi l’esclusivo significato di «fondi confinanti o contigui», dovendosi includere nella stessa anche quello di «fondi vicini».
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