Cass. pen. n. 2196 del 15 dicembre 1995
Testo massima n. 1
L'ordinamento processuale non prevede la revoca del sequestro conservativo. Pertanto, è abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale pronuncia sull'appello avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca della suddetta misura cautelare.
Testo massima n. 2
Le norme vigenti non prevedono la revoca del sequestro conservativo, per la mancanza o il venir meno dei presupposti genetici del relativo provvedimento. Pertanto, è improponibile l'appello avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca diversamente da quanto disposto dall'art. 322 bis c.p.p. per il sequestro preventivo. (Fattispecie relativa ad istanza formulata dal curatore fallimentare, al tribunale civile e respinta dal tribunale penale. La S.C. ha osservato altresì che l'offerta di cauzione ex art. 319 c.p.p. non costituisce causa di revoca nella tipica accezione processuale del termine).